I brevetti sono legalmente validi

BREVETTI LEGALMENTE VALIDI
Quando un brevetto e legalmente valido? In caso di contenzioso in tribunale, quando si puo legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto?
La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina. Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
In ogni caso sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti.
Ovviamente i suddetti brevetti per avere validita legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO.
Pertanto si ribadisce che un’associazione sportiva (federazione privata) che in Italia rilascia direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornira’ nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale, tranne nel caso che; una associazione sportiva Italiana che ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati.
PERTANTO FACENDO UN ESEMPIO: un diploma emesso ad es. dalla F.I.N.M.H. (una qualunque delle federazioni non riconosciute dal CONI ma semplicemente affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) non fornira’ nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale; per avere valenza il diploma stesso dovrebbe essere rilasciato DIRETTAMENTE dall’Ente di Promozione Sportiva con il quale la federazione privata in questione è affiliata, non basta il brevetto rilasciato dalla stessa federazione seppur riporta il logo dell’ente con il quale è affiliato
PER VEDERE QUALI FEDERAZIONI o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA siano riconosciuti dal CONI collegatevi al sito www.coni.it
FACCIAMO ATTENZIONE QUINDI ALLA DISINFORMAZIONE

L.R. LOMBARDIA 8 ottobre 2002, n. 26 (“Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”)
Nell’art. 8, dedicato alla tutela della salute dei praticanti, si prevede che nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico i corsi devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato (diploma ISEF/laurea in Scienze Motorie, ovvero diploma o laurea equipollenti conseguiti all’estero) o di un istruttore specifico di disciplina (abilitazione rilasciata dalla federazione competente, riconosciuta o affiliata al Coni, nonché dalle scuole regionali dello
sport del Coni e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni).

L.R. ABRUZZO 7 marzo 2000, n. 20 (“Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva”)
L’art. 11 individua, in particolare, le qualifiche professionali degli istruttori nello “sport di base”: “Sono considerati istruttori qualificati, nel seguente ordine prioritario:
a) i titolari di Diploma rilasciato dall’ISEF o di Diploma di Laurea in Scienze motorie;
b) coloro che hanno prestato, alla data in entrata in vigore della presente legge, attività documentata di istruttore come disciplinato da:
I. Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
II. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
L.R. LAZIO 20 giugno 2002, n. 15 (“Testo Unico in materia di sport”)
L’art. 34 prevede che con regolamento siano determinati i requisiti per l’apertura e la gestione di impianti e di palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive; i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza; le caratteristiche dei servizi; il livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti; le modalità di tutela sanitaria degli utenti; le sanzioni amministrative. Il regolamento deve comunque prevedere:
-l’utilizzazione e la presenza costante di un istruttore diplomato ISEF o laureato IUSM, o in possesso di titoli analoghi o equipollenti conseguiti nell’ambito dell’Unione europea, responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico;
-l’utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, o enti di promozione sportiva oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto secondo la presente legge.
Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport)
Tale decreto assegna al C.O.N.I., a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, “l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale” e la “promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616″Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all’art.2 le funzioni di disciplina e regolazione ed all’art.26 l’ordinamento degli Enti di promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed atre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell’art.2 del Regolamento “per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. – Enti di promozione Sportiva”, approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001.Competenze delle RegioniFerme restando le competenze nazionali del C.O.N.I.(e quindi delle federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell’art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è “a legislazione concorrente” tra Stato e Regioni.Sono pertanto riconosciuti come”Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi”i soggetti in possesso, alternativamente, di:- Diploma di Laurea in Scienze Motorie- Diploma I.S.E.F.- Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dallefederazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.Pertanto gli Istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti.
(tratto dal Centro Nazionale di Formazione dello C.S.E.N. di Catanzaro)

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